Statuto

“Associazione per il sostegno delle patologie dell’invecchiamento cerebrale” brevemente ASSPIC

Art. 1
Denominazione

È costituita l’associazione denominata “Associazione per il sostegno delle patologie dell’invecchiamento cerebrale” brevemente “ASSPIC”.

Art. 1
Finalità e Scopi

L’associazione non ha alcun fine di lucro, né finalità politiche ed è organizzata su base democratica.
Essa è rivolta a tutte le persone affette da disturbi cognitivi con patogenesi neurodegenerativa nelle varie fasi di malattia, alle loro famiglie e a tutti coloro che siano interessati al problema sia dal punto di vista scientifico che assistenziale. L’associazione, a titolo esemplificativo, potrà:

  • rappresentare presso le organizzazioni, le autorità e gli enti a livello nazionale
    e internazionale con l’obiettivo di tutelare i diritti del malato e dei suoi famigliari,
    diventando un punto di riferimento e di coordinamento;
  • informare e sensibilizzare la cittadinanza e tutte le figure professionalmente
    coinvolte nella malattia;
  • attuare specifici programmi di prevenzione e trattamento dei disturbi
    cognitivi finalizzati a contrastare il declino delle funzioni cerebrali superiori;
  • sostenere dal punto di vista psicologico i caregivers;
  • promuovere attività di formazione e aggiornamento per assistenti e caregivers
    in particolar modo rivolte a migliorare la gestione domiciliare dei disturbi
    comportamentali;
  • contribuire alla ricerca nel campo delle malattie neurodegenerative
    relativamente agli aspetti clinici diagnostico-terapeutici, promuovendo attivamente
    studi scientifici;
  • promuovere iniziative culturali, corsi, conferenze, convegni e altre
    manifestazioni potenzialmente utili al malato e alla sua famiglia impegnandosi a
    collaborare con altre associazioni che perseguano analoghe finalità;
  • promuovere attività editoriali quali pubblicazioni saltuarie e periodiche
    (esclusa la pubblicazione di quotidiani) di opuscoli e libri di ogni genere.
    In sintesi, l’Associazione persegue l’obiettivo generale di migliorare la qualità di vita
    dei pazienti e delle loro famiglie tramite attività a carattere clinico, assistenziale e
    di ricerca scientifica.

Art. 3
Sede

L’associazione ha sede nel territorio della Repubblica di San Marino e precisamente a Faetano (RSM) Strada Quinta Gualdaria n.271

Art. 4
Durata

La durata dell’associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere
prorogata o sciolta con semplice delibera assembleare.

Art. 5
Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è variabile ed è formato dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali versate dai soci, il cui ammontare è stabilito dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, nonché dalle elargizioni, lasciti e donazioni che le pervengano da enti o da privati, da beni mobili ed immobili di cui acquisisca la proprietà e da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo; i mezzi finanziari da destinare alla sovvenzione delle attività ordinarie e straordinarie dell’Associazione sono costituiti dalle contribuzioni di privati, di Enti e della Pubblica Amministrazione, dalle rendite derivanti dai beni costituenti il patrimonio, nonché ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio.

Art. 6
Soci

Possono essere Soci tutti coloro che, maggiorenni e capaci, rispondano alle caratteristiche ed alle finalità dell’associazione, ne condividano gli scopi ed intendano contribuire al loro raggiungimento.
Il numero dei Soci è illimitato.
Sulle domande di ammissione decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo; l’aspirante socio deve impegnarsi a rispettare lo Statuto sociale e le deliberazioni legittimamente adottate dall’Associazione ed a non portare discredito all’Associazione.
La qualità di socio dell’Associazione comporta la piena accettazione dello Statuto sociale e delle regolari deliberazioni dell’Assemblea e degli altri organi sociali.
Il Consiglio Direttivo può escludere dall’Associazione il socio che provoca o fomenta gravi dissidi fra i Soci, che non rispetta le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni prese dagli organi sociali o che si renda moroso nel versamento delle quote sociali.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare Soci Onorari e Soci Benemeriti a vita coloro che per meriti particolari siano ritenuti degni di tale nomina.
Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di nominare semplici ‘simpatizzanti’ dell’associazione, i quali possono presenziare alle assemblee ma non esprimere il loro voto, non rivestendo la qualità di soci; in ogni caso, possono essere nominati ‘simpatizzanti’ dell’associazione coloro che rispondano alle caratteristiche ed alle finalità dell’associazione stessa e ne condividano gli scopi.
Non possono essere soci dell’Associazione persone giuridiche o società fiduciarie.

Art. 7
Lavoratori dipendenti o autonomi

L’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo nei limiti necessari al suo regolare funzionamento od occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

Art. 8
Organi sociali

Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea,
b) il Consiglio direttivo,
c) il Presidente,
d) il Vice Presidente,
e) il Segretario Generale,
f) il Tesoriere.

Art. 9
Assemblea

L’Assemblea è formata da tutti i soci; ogni socio ha diritto ad un unico voto.
I soci possono farsi rappresentare nell’assemblea da altri soci mediante semplice
delega scritta; ogni socio può rappresentare per delega solo un altro socio.
Le deliberazioni prese dall’Assemblea in conformità della Legge e del presente
statuto obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o non rappresentati o
dissenzienti.
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso che deve
essere inviato ai soci almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione a
mezzo posta ordinaria, fax o posta elettronica.
L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del
bilancio d’esercizio, per la valutazione delle attività svolte o promosse dal Consiglio
direttivo, per approvare le attività dell’esercizio successivo e per occuparsi delle
questioni rimesse dalle leggi dello Stato o dalle norme interne dell’associazione alla
competenza dell’Assemblea.

Art. 10
Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l’organo preposto alla realizzazione delle finalità dell’associazione. Esso è composto da un minimo di quattro ad un massimo di nove componenti nominati dall’Assemblea fra i soci per la durata di tre anni.
Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dall’assemblea fra i componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione; in caso di sua assenza sarà sostituito dal Vice Presidente. L’assemblea potrà nominare un Presidente Onorario.
Il Segretario Generale ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo fra gli altri membri del Consiglio stesso.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 11
Comitato Scientifico

L’Associazione potrà nominare un Comitato Scientifico per la migliore realizzazione degli scopi sociali di cui all’art.2 del presente Statuto.

Art. 12
Esercizio sociale

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge, il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio sociale dell’esercizio decorso che deve essere compilato con criteri di oculata diligenza.
In esso deve risultare ogni elemento richiesto dalla Legge.
In particolare, nel bilancio devono essere indicati i beni, i contributi o lasciti ricevuti, le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti e la destinazione a fini sociali e culturali degli eventuali avanzi di gestione.

Art. 13
Liquidazione

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri; estinte interamente le passività, l’eventuale residuo attivo è devoluto ad enti aventi finalità analoghe o similari oppure, in mancanza di tali enti, al Fondo per la promozione delle attività senza scopo di lucro di cui all’art.8 della Legge 16 giugno 2016 n.75.

Art. 14
Foro competente

L’Autorità Giudiziaria della Repubblica di San Marino è competente in modo esclusivo a conoscere tutte le controversie fra i soci e tutte le questioni relative alla responsabilità di membri del Consiglio Direttivo, Sindaci o dirigenti, qualora nominati.

Art. 15
Norme finali

L’Associazione ed i Soci si impegnano ad osservare le leggi della Repubblica di San Marino, nonché le disposizioni contenute nei trattati intervenuti fra questa ed altri Stati.
Per tutto quanto non sia previsto e regolato nel presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia nel territorio della Repubblica di San Marino.